AVVISO IMPORTANTE - IL FORUM E' AUTOGESTITO DAGLI UTENTI CHE VI PARTECIPANO E COMPLETAMENTE AUTONOMO DAL SITO CHE LO OSPITA E DALL'EMITTENTE TELEVISIVA

Layout grafico realizzato da Amministrazione forum TCS - Risoluzione consigliata 1024X768

Torna alla home page di Telecaprisport


FORUM AUTONOMO ED INDIPENDENTE DA TELECAPRISPORT
La comunità del comitato stabile Tifosi SSCNapoli
Nuova Discussione
Rispondi
 
Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Vota | Stampa | Notifica email    
Autore

PER ALEXBATTLE2001

Ultimo Aggiornamento: 27/01/2005 14:05
27/01/2005 13:53
 
Email
 
Modifica
 
Cancella
 
Quota
OFFLINE
Post: 99
Registrato il: 17/01/2005
ECCO IL RICORSO FATTO PER QUELLA GARA DALLA JUVE STABIA DI ROBERTO FIORE

211/978
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Pasqualino Gratteri, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A.
Signor Enzo Moschi, nella seduta del 20 Maggio 1999 ha adottato le decisioni che di
seguito integralmente si riportano:
""
S E R I E " C/1 "
GARA ATLETICO CATANIA - JUVE STABIA DEL 16 MAGGIO 1999 E RECLAMO
SOCIETA' JUVE STABIA (Com. Uff. n. 210/C del 19.5.1999)
- Il Giudice Sportivo,
letti gli atti ufficiali, nonchè il reclamo proposto dalla società Juve Stabia in ordine alla
regolarità della gara in oggetto,
- verificata la ritualità del gravame e la propria competenza,
o s s e r v a
- La società Juve Stabia, con il reclamo in esame sostiene il viziato svolgimento della
gara in oggetto che sarebbe avvenuta sul terreno di gioco non dotato di porte aventi
misure regolamentari;
- i tentativi di intervento compiuti dalla società ospitante per sistemare le porte secondo
le prescrizioni regolamentari si sarebbero rilevati insufficienti, stante la maniera
approssimativa e difettosa delle riparazioni, tanto che la traversa delle porte
assumeva durante il gioco una posizione obliqua immediatamente fatta rilevare
all'arbitro;
211/979
- risulta dagli atti ufficiali - unica fonte privilegiata di prova per il Giudice Sportivo - che
prima della gara un dirigente ed il capitano della Juve Stabia formulavano espressa
riserva scritta relativa alle dimensioni delle porte, la cui altezza risultava inferiore a
quella regolamentare;
- l'arbitro, in ossequio alla Regola 1/10 del Regolamento del Giuoco del Calcio ed alla
normativa di cui all'art. 60 N.O.I.F. disponeva che si provvedesse per l'immediato
ripristino delle misure regolamentari, cui immediatamente si adoperavano gli addetti
della società ospitante, tanto che la gara poteva iniziare alle ore 16,50, dopo che
l'arbitro aveva potuto constatare la ottenuta regolarità delle misure delle porte;
- non trova alcun riscontro probatorio l'assunto della reclamante relativo alla posizione
obliqua delle sbarre trasversali che sarebbe stata fatta rilevare all'arbitro nel
prosieguo del gioco;
- in presenza di tale svolgimento dei fatti, la pretesa della reclamante di ottenere
l'applicazione dell'art. 7 comma 4 C.G.S. appare priva di ogni fondamento, potendosi
fare solo carico alla società ospitante di avere dato luogo a ritardo sull'orario d'inizio
della gara;
- la misura notevole del ritardo si risolve, evidentemente, in più grave violazione di
carattere disciplinare, precisandosi che il periodo massimo di tolleranza di dieci
minuti di cui al Com. Uff. n. 189/C del 22.4.1999 attiene esclusivamente al tempo
previsto per la presentazione delle squadre in campo;
- ne consegue che la disputa della gara in oggetto è avvenuta nel rispetto di ogni
normativa federale, e che, dunque, deve essere confermato il risultato conseguito sul
campo e rigettato il reclamo proposto dalla società Juve Stabia;
- tutto ciò premesso
d e l i b e r a
a) di respingere il reclamo come sopra proposto dalla società Juve Stabia,
confermando il risultato della gara acquisito in campo (Atletico Catania 2 Juve Stabia
0)
b) di infliggere alla società Atletico Catania l'ammenda di £. 2.000.000.= per aver dato
luogo a notevole ritardo sull'orario d'inizio della gara;
c) di infliggere alla società Juve Stabia l'ammenda di £. 2.000.000.= per lancio di
fumogeni ed altri oggetti contundenti sul terreno di gioco ad opera di propri sostenitori
in campo avverso, che danneggiavano anche gli impianti igienici dello stadio (obbligo
risarcimento danni);
- La tassa va addebitata.
IL GIUDICE SPORTIVO
F.to Dott. Pasqualino Gratteri
""
Le ammende irrogate con il presente Comunicato dovranno essere versate a questa
Lega entro e non oltre il 4 Giugno 1999.
Pubblicato in Firenze il 20 Maggio 1999
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Dr.ssa Marinella Conigliaro Rag. Mario Macalli
27/01/2005 13:57
 
Email
 
Modifica
 
Cancella
 
Quota
OFFLINE
Post: 44
Registrato il: 10/12/2004
si si , ho letto già nell'altro topic ! [SM=g27817]
è inutile aprirne un altro [SM=g27824]

quindi pensi ke pure il giudice sportivo si sia venduto ???
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL SUD SCUDETTI E TROFEI APPARTENGONO SOLO AI PARTENOPEI
27/01/2005 14:05
 
Email
 
Modifica
 
Cancella
 
Quota
OFFLINE
Post: 100
Registrato il: 17/01/2005
"CICINIELL"
NON SO MA FU UN FATTO MOOOLTO STRANO
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
Rispondi

- Per segnalazioni, abusi o per aprire nuove sezioni Forum -
webmaster@telecaprisport.it



Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 11:12. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com