Mutamento destinazione d’uso non autorizzato: la Cassazione chiarisce che la realizzazione degli impianti (elettrico, idrico e fognario) comprova l’abuso edilizio
Il proprietario di un sottotetto aveva realizzato un’unità immobiliare destinata a civile abitazione
in totale difformità dalla concessione edilizia.
In particolare la nuova unità abitativa, a seguito di accertamento della polizia municipale, risultava:
- priva dell’altezza minima prevista per l’abitabilità
- indipendente rispetto alle sottostanti unità abitative
- accessibile tramite scala esterna
- dotata di aperture finestrate, non previste in progetto, che avevano determinato modifica dei prospetti
Il tribunale di primo grado aveva condannato il privato cittadino al reato di cui all’
art. 44 lett. b) dpr n. 380/2001 ed alla pena di un mese di arresto ed euro 10.000,00 di ammenda con ordine di demolizione delle opere abusive.
La Corte d’Appello confermava la sentenza di primo grado e di conseguenza il proprietario dell’immobile ricorreva in Cassazione.
Mutamento destinazione d’uso: la sentenza di Cassazione
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 49840/2016 si esprime sul ricorso presentato in tema di
mutamento della destinazione d’uso di un immobile, da locale sottotetto a civile abitazione.
Ai sensi dell’art. 31, comma 1, dpr 380/2001, si considerano
interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che:
comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile
La costruzione in totale difformità del permesso di costruire può derivare da:
- consistenti aumenti di volumetria
- rilevanti modificazioni della struttura esterna dell’immobile
- dalla esecuzione di interventi all’interno di un fabbricato che determinino la modificazione di parte dell’edificio
Nel caso in esame, il mutamento della destinazione d’uso è attestato attraverso l’esecuzione di lavori che conferiscono al locale differenti caratteristiche di utilizzazione.
Nella fattispecie la realizzazione, in corso d’opera, dei soli impianti interni (idrico, elettrico e fognario) in ambienti non destinati a civile abitazione è l’inequivocabile dimostrazione della presunzione di abuso edilizio.
Pertanto la Cassazione conferma la condanna prevista nei primi 2 gradi di giudizio.
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