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Ricorso multa Autovelox (how to) x eevee

Ultimo Aggiornamento: 21/10/2017 11:15
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27/01/2007 13:03

La contravvenzione può essere contestata
La contravvenzione perde ogni efficacia se non specifica alcuni importanti riferimenti, che non sono solo il numero di targa e il modello dell’auto che conducevamo, sempre essenziali per l’efficacia della multa. Per conoscenza, riportiamo cosa dovrà indicare il verbale perché sia valido:

1 Modello di apparecchio usato

2 Tollerabilità in percentuale dello strumento

3 La verifica della funzionalità del rilevatore

4 La modalità di utilizzo del rilevatori (in particolare per i Telelaser)

5 Omologazione ministeriale (per gli apparecchi automatici)

6 Il provvedimento prefettizio che individua le strade dove non è possibile fermare il trasgressore.

7 Unicità del soggetto tra l'agente che accerta l'infrazione e l'agente che firma il verbale

8 L'apparecchio autovelox, se di tipologia mobile deve operare sotto il diretto controllo di personale delle forze dell'ordine (non può operare affidato a terze persone, civili, o abbandonato a sè)


L’infrazione va contestata immediatamente

A meno di trovarsi in autostrada, superstrada o laddove sarebbe impossibile arrestare la corsa del veicolo, col rischio di causare maggiori pericoli, la contestazione dovrà essere ingiunta immediatamente. E, quando non è possibile, per i casi appena visti, gli agenti che hanno elevato la contravvenzione dovranno specificare, nel verbale, la motivazione per la quale non hanno fermato il conducente. Occorre anche dire, che, a discrezione del Prefetto, alcuni tratti di strada, particolarmente pericolosi, potranno dotarsi di autovelox anche laddove, come in autostrada, non è possibile la contestazione immediata. Ma questo dovrà essere sempre annotato nel verbale che dovessimo ricevere.

Attenzione, il fatto che uno dei punti sopra indicati non sia presente nel verbale, non significa che possiamo stracciare la contravvenzione e dormire sonni tranquilli; significa soltanto che abbiamo la possibilità di fare ricorso e sperare anche di vincerlo.

Il consiglio è quello di farsi assistere dai legali delle Associazioni dei Consumatori, anche solo per rivolgere loro qualche quesito o dubbio che dovesse assalirci. In ogni caso, per sperare in un buon esito della vertenza, è utile sapere che se siamo intenzionati a ricorrere, non dobbiamo pagare la sanzione.

Il Giudice di Pace è l’Autorità cui si ricorre più frequentemente in caso di contestazioni, il tempo per farlo deve essere improrogabilmente entro 30 giorni dalla notifica e va presentato presso la Cancelleria del Tribunale ove si intende ricorrere, lo stesso luogo, comunque, ove ricade l’Ente che ha notificato la contravvenzione.

E’ possibile anche ricorrere dinnanzi al Prefetto, in questo caso, si può provvedere a presentare l’istanza presso l’Autorità che ha elevato la sanzione, Carabinieri, Polizia, Vigili urbani, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica. Tale ricorso può anche essere inviato a mezzo Raccomandata A.R., purchè, sia nella lettera, che nella busta, si indichi, in apposito spazio, la scritta “RICORSO AL PREFETTO”.

Occorre ricordare che qualora si perdesse dinnanzi al Prefetto, la violazione si raddoppia, anche se, nulla è ancora perduto! Infatti, qualora l’ Autorità prefettizia, dovesse respingere il ricorso ed ha 120 giorni per farlo, ci restano altri 30 giorni per ricorrere contro quest’ultimo provvedimento, dinnanzi al Giudice di Pace. E’ bene ricordare che i termini per il ricorso, sono improrogabili.

[Modificato da Etrusco 27/01/2007 13.06]

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27/01/2007 13:44

[SM=x44515] studio in attesa della mannaia

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Gli addii non si annunziano, si compiono, e la loro violenza è inevitabile come quando si muore: la violenza del silenzio che seguirà.


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27/01/2007 14:03

L’Unione Consumatori ha messo a disposizione dei fac-simili degli stampati che occorrerà presentare di fronte alle Autorità citate che è possibile ricopiare e usare senza apportare modifiche alcune. Le Istruzioni sono segnate in corsivo e fra parentesi.

Spett.le Comando VV.UU.
………………………..
………………………..
( Come detto, il ricorso va inviato, se non consegnato a mani, per Raccomandata A.R. e l’indirizzo che dovrà arrecare è quello del Comando dei Vigili, in questo caso, che ha elevato contravvenzione all’indirizzo presso la città in cui operano)

________________________________________________________________________



Raccomandata A.R
RICORSO AL PREFETTO DI __________
avverso il verbale di accertamento
di violazione n…..…(notificato in data………)


Il sottoscritto ……………………………… residente in………………. ed ivi elettivamente domiciliato, quale proprietario dell’autovettura …………………………. targata ……………….…….

ricorre

avverso il menzionato verbale, notificato in data …………….. e relativo alla violazione dell’art. …….. rilevata il giorno …………….. in Via ………………….……., Comune di…………………………………..

* * * * *

Tale atto d’accertamento si appalesa illegittimo per i seguenti

motivi:
( Fra i motivi che si espongono di seguito, scegliere quello che si ritiene valido per la motivazione della contestazione )
Come risulta dal verbale che si allega, l’infrazione ascritta all’opponente fu commessa in data …………………. e non venne immediatamente contestata.
Il verbale di accertamento è stato successivamente notificato in data …………………. e quindi ben oltre il termine di giorni 150 previsto dall’art. 201 comma primo del C.d.S., con conseguente nullità del verbale impugnato.

* * * * *

L’infrazione in questione fu rilevata a mezzo di apparecchio autovelox 104-C, ma non immediatamente contestata dagli operanti.
Tale circostanza si pone in contrasto con quanto prescritto dall’art. 200 del codice della strada
la contestazione dell’infrazione “deve” essere immediata e solo qualora sia materialmente “impossibile”, essa può avvenire per mezzo della successiva notifica del verbale.
I casi di impossibilità vengono a titolo esemplificativo indicati dall’art. 384 del regolamento, al quale fa riferimento il verbale di accertamento indicando che la violazione non è stata immediatamente contestata perché: ………………………….. >( In questo spazio, inserire la stessa terminologia e le identiche parole citate dagli Agenti nel verbale e, possibilmente, inserire il corsivo rispetto al testo )
In considerazione della nuova formulazione dell’art. 200 CdS la giurisprudenza ha più volte riaffermato la necessità della contestazione immediata, alla quale non si può rinunciare se non in via di assoluta eccezionalità.

La stessa Corte di Cassazione con la ben nota sentenza n. 4010 del 3 aprile 2000 ha sostenuto -inoltre- la necessità della immediata contestazione della violazione stradale se questa viene accertata con modelli di autovelox idonei a consentire l’accertamento contestuale dell’infrazione (quali ad esempio il mod. 104-C) a garanzia del generale principio di tutela del diritto di difesa del cittadino.
Per tali ragioni, quindi, l’omessa immediata contestazione dell’infrazione rende illegittimo l’accertamento, con conseguente nullità dell’impugnata sanzione.

* * * * *

(Indicare il seguente motivo di opposizione solo qualora nel verbale notificato non vengano menzionate né l’autorità né i termini per l’opposizione)
Si eccepisce la violazione del dettato normativo dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90 il quale impone che “in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere”.
Nel caso specifico al sottoscritto veniva notificato un verbale di accertamento nel quale non veniva indicato………………… >(continuare indicando le informazioni che non sono state fornite ai fini dell’opposizione) * * * * *

Si rileva inoltre la nullità del verbale di accertamento de quo mancando, la sottoscrizione autografa dell’agente accertatore.
In tal senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, statuendo che “ In tema di sanzioni amministrative è affetta da nullità la notificazione eseguita mediante consegna al contravventore, a mezzo del servizio postale, di copia informe del verbale di accertamento di una violazione al C.d.S. redatto con sistemi meccanizzati e non recante alcuna sottoscrizione dell’agente accertatore” (Cass. 2341/1998).

* * * * *

Si richiede infine che l’ill.mo Prefetto in forza del proprio potere di autotutela amministrativa, conoscendo l’intero rapporto giuridico, voglia rilevare d’ufficio anche vizi di legittimità e di merito diversi da quelli denunciati dal ricorrente
Tutto ciò premesso e considerato

chiede

all’Ill.mo Sig. Prefetto adito che, disposta la sospensione di ogni sanzione comminata, voglia:
- annullare il verbale di contestazione impugnato, illegittimo per le ragioni esposte;
- annullare comunque il verbale impugnato ove siano rinvenuti ulteriori e diversi vizi di legittimità o di merito rilevabili d’ufficio.
Si allega: 1) Copia verbale notificato.

(data) (Firma del ricorrente)


__________________________________________________________________________



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI _______________
Ricorso ex art. 22 legge 689/81
Opposizione avverso verbale di accertamento
n………..………notificato in data………….


Il sottoscritto………………………………….……residente in …………………..…………. Via/Piazza……………………….. ed ivi elettivamente domiciliato, in qualità di proprietario del veicolo ……………………………………… targato………………………
premesso
- che in data ……………. veniva notificato al sottoscritto il verbale di contestazione n………………….. per la violazione dell’art. >…( in questo spazio va inserito l’articolo violato già indicato nel verbale).del codice della strada;
- che per l’effetto veniva applicata la sanzione amministrativa di lire ……………….… (l’importo totale);strong>
- che la suddetta violazione veniva rilevata in data ………….. in località …………….. comune di ………………..;
- che al sottoscritto non veniva immediatamente contestata la violazione in quanto “………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….…” >( Ricopiare le stesse parole utilizzate dagli Agenti per le motivazioni, secondo le quali, non fu possibile procedere all’immediata contestazione);- che la contestazione risulta comunque illegittima in quanto effettuata a mezzo di apparecchio di rilevamento della velocità, autovelox mod. 104-C (se trattasi di accertamento a mezzo apparecchio di rilevamento);
- che in ogni caso l’accertamento impugnato risulta infondato in quanto …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
>( Specificare quali altri elementi si hanno a disposizione ai fini della contestazione del verbale )Tutto ciò premesso, il ricorrente
propone opposizione
contro il verbale di accertamento n………….., notificato in data………….., chiedendone l’annullamento, per i seguenti
motivi
>( Citare solo i motivi che si ritengono validi ai fini dell’opposizione ) * * * * *
Come risulta dal verbale che si allega, l’infrazione ascritta all’opponente fu commessa in data …………………. e non venne immediatamente contestata.
Il verbale di accertamento è stato successivamente notificato in data …………………. e quindi ben oltre il termine di giorni 150 previsto dall’art. 201 comma primo del C.d.S., con conseguente nullità del verbale impugnato.
* * * * *
L’infrazione in questione fu rilevata a mezzo di apparecchio autovelox 104-C, ma non immediatamente contestata dagli operanti.
Tale circostanza si pone in contrasto con quanto prescritto dall’art. 200 del codice della strada la contestazione dell’infrazione “deve” essere immediata e solo qualora sia materialmente “impossibile”, essa può avvenire per mezzo della successiva notifica del verbale.
Per le infrazioni accertate con autovelox o altri apparecchi elettronici, ai sensi del d.l. 121/2002 non è più obbligatoria la contestazione immediata sulle autostrade, sulle superstrade e sulle altre strade individuate dal Prefetto, tuttavia alla luce delle nuove norme contenute nel d.l. 121/2002 convertito nella l. 168/2002, si rileva che la strada in cui e’ stata rilevata l’infrazione non e’ autostrada né superstrada e non è (o non e’ pubblicamente segnalata) tra quelle individuate dal Prefetto “per le quali non e’ possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fuidita’ del traffico e all’incolumita’ degli agenti operanti o dei soggetti controllati” (art.4 dl n.121 del 20/06/2002).
Per tali ragioni, quindi, l’omessa immediata contestazione dell’infrazione rende illegittimo l’accertamento, con conseguente nullità dell’impugnata sanzione.
* * * * *
(Indicare il seguente motivo di opposizione solo qualora nel verbale notificato non vengano menzionate né l’autorità né i termini per l’opposizione)Si eccepisce la violazione del dettato normativo dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90 il quale impone che “in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere”.
Nel caso specifico al sottoscritto veniva notificato un verbale di accertamento nel quale non veniva indicato ………………………………………………….… >(Solo le informazioni che non sarebbero state fornite ai fini dell’opposizione) * * * * *
Si rileva inoltre la nullità del verbale di accertamento de quo mancando, la sottoscrizione autografa dell’agente accertatore.
In tal senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, statuendo che ” In tema di sanzioni amministrative è affetta da nullità la notificazione eseguita mediante consegna al contravventore, a mezzo del servizio postale, di copia informe del verbale di accertamento di una violazione al C.d.S. redatto con sistemi meccanizzati e non recante alcuna sottoscrizione dell’agente accertatore” (Cass. 2341/1998).
Per questi motivi il ricorrente
chiede
che l’Ill.mo Giudice di Pace adito voglia, previo accoglimento del ricorso e disposta in ogni caso in via preliminare l’immediata sospensione della sanzione comminata, fissare con decreto in calce al presente ricorso la data d’udienza ed ordinarne comunicazione al ricorrente presso il domicilio eletto, nonché alla Amministrazione opposta per sentir accogliere le seguenti
conclusioni
accertare e dichiarare l’illegittimità del verbale di accertamento opposto e per l’effetto annullarlo in accoglimento dei dedotti motivi.
Con condanna a carico dell’Amministrazione opposta alla rifusione delle spese del presente giudizio.
Si comunicano mediante deposito in cancelleria i seguenti documenti:
1) copia verbale di accertamento;
Con riserva di richieste istruttorie.
( la data) (Firma del ricorrente)

(Nota) Il ricorso dovrà essere depositato presso la cancelleria del Giudice di Pace del luogo nel quale è stata accertata la violazione, producendo cinque copie dell’atto e di tutti gli allegati.



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27/01/2007 14:07

[SM=x44482]

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E se hai voglia di affilare le armi
ecco qualche consiglio per le letture:



Opposizione alle contravvenzioni al codice della strada.
Strategie per la redazione del ricorso innanzi al prefetto
e dell'atto innanzi al giudice di pace


> Maffei Domenico


L'obiettivo del testo in esame è di fornire una guida operativa alle opposizioni alle contravvenzioni al Codice della strada.

È stata verificata la giurisprudenza che ha dato ragione al ricorrente e sono state verificate le strategie più efficaci, in relazione alla casistica giurisprudenziale.

Il testo è strutturato sui principi che regolano l'illecito amministrativo, sul procedimento per l'applicazione della sanzione, sulla struttura del sistema sanzionatorio nel Codice della strada, sull'opposizione al Giudice di Pace.

La casistica individuata è relativa a:
illuminazione dei veicoli e uso dei relativi dispositivi; abuso di segnalazioni acustiche; apparecchi radiotelefonici; attraversamento pedonale; carta di circolazione; centro abitato; cinture di sicurezza; cronotachigrafo; documenti a bordo; guida in stato d'ebbrezza; immatricolazione; isole pedonali; omologazione dei tipi di veicoli; parcheggio; parchimetri; passo carrabile; patente; guida senza patente; circolazione in luogo privato; patente militare; patente rilasciata da Stati esteri; sospensione e revoca della patente di guida; validità della patente di guida; polizia stradale; ispezioni; sosta dei veicoli; zone escluse al traffico.

Completa il Testo un ricco formulario.


PREZZO DI COPERTINA:
Euro 26


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27/01/2007 18:11

intanto incrocio le dita sperando che non arrivi [SM=x44469]
poi passo tutto al mio avvocato [SM=x44478]

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Re:

Scritto da: eevee 27/01/2007 18.11
intanto incrocio le dita sperando che non arrivi [SM=x44469]
poi passo tutto al mio avvocato [SM=x44478]



Non è necessario scomodare il tuo avvocato per un ricorso dal Giudice di Pace,
al limite se ti dovesse andar male il ricorso dal GdP potrai sempre ricorrere poi dal Prefetto, in quel caso potrai consultarti col tuo avvocato.

Ma appunto, prima di fasciarti la testa aspetta fino a giugno per vedere se questa notifica arriva o no [SM=x44461]

PS comunque qualche anno fa andai a far ricorso proprio per un eccesso di velocità, posso dirti che è più facile di quanto si possa immaginare. [SM=x44458]

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27/01/2007 20:27

l'avvocato non sarà felice di sapere che posso fare anche a meno di lui [SM=x44456]

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27/01/2007 20:41

Qui va presentato il ricorso..


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Ora sono giunto a questa: lasciate che prima di partirne io canti..."


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28/01/2007 05:31

Re:

Scritto da: eevee 27/01/2007 20.27
l'avvocato non sarà felice di sapere che posso fare anche a meno di lui [SM=x44456]



Ma se è un vero amico sarà felicissimo comunque di fornirti la sua assistenza legale gratuitamente [SM=x44461]

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28/01/2007 06:32

Re: Re:

Scritto da: Etrusco 28/01/2007 5.31


Ma se è un vero amico sarà felicissimo comunque di fornirti la sua assistenza legale gratuitamente [SM=x44461]





Anche io ho amici che ti potranno servire in questo caso..
[SM=x44452] [SM=x44451] [SM=x44450]







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Re: Re: Re:

Scritto da: Zalmoxis 28/01/2007 6.32




Anche io ho amici che ti potranno servire in questo caso..
[SM=x44452] [SM=x44451] [SM=x44450]











Ma che gente frequenti? [SM=x44467]

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28/01/2007 16:23

Persone tranquille e che badano a comprendere chi sbaglia come in questo caso...


[Modificato da Zalmoxis 28/01/2007 16.26]

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Re: Persone tranquille e che badano a comprendere chi sbaglia come in questo caso...


[SM=x44455]

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28/01/2007 18:14



Mi sembra infatti sia diventato un gioco il correre come Ben Hur!


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Multa autovelox: termine per la notifica




 Pubblicato il 13 giugno 2017







Annullabile il verbale con la multa per eccesso di velocità rilevata dall’autovelox
se arriva a casa dopo oltre 90 giorni dall’accertamento.

Sei passato davanti a una pattuglia della polizia e solo all’ultimo secondo ti sei accorto che, vicino all’auto, era stato montato un cavalletto con l’autovelox? Temi di aver superato, sebbene di poco, i limiti di velocità consentiti e che, per questo, ti arriverà a casa un verbale con la contravvenzione da pagare? Hai un solo modo per sapere se hai preso una multa: aspettare. Questo perché, il termine per la notifica della multa con autovelox è di 90 giorni dal momento in cui è avvenuta l’infrazione; se la polizia fa decorrere tale arco di tempo, il verbale può essere annullato. Annullamento che può essere richiesto non necessariamente davanti al giudice (entro 30 giorni dal ricevimento della multa), ma anche con ricorso al Prefetto (entro 60 giorni) o, addirittura, in autotutela allo stesso organo di polizia con una istanza in carta semplice (che, tuttavia, non sospende i termini per il ricorso). L’organo accertatore non può, dunque, arbitrariamente far decorrere il termine per la notifica della multa da un momento successivo a quello della rilevazione, come ad esempio da quando la foto è stata analizzata in ufficio e il verbale compilato e impacchettato per la spedizione all’automobilista. Sono questi gli interessanti principi dettati da una recente sentenza del Tar Lombardia [1].

 

Al centro della polemica di nuovo il Comune di Milano che, dopo aver installato 7 nuovi autovelox, apparecchi che avevano rilevato oltre un milione e seicento mila infrazioni, si sono trovati a fronteggiare una difficoltà logistica nell’accertamento e spedizione delle stesse. Di qui la trovata per non farsi “scadere tra le mani” i termini per la notifica della multa con autovelox: inserire nel verbale la seguente dicitura «il verbalizzante, in servizio presso l’ufficio varchi della polizia municipale di Milano in data …, data dalla quale decorrono i termini per la notifica del presente verbale, ha accertato che il conducente del veicolo…». Insomma, secondo l’artificiosa interpretazione delle autorità pubbliche del capoluogo lombardo, la data da cui decorrono i 90 giorni per la spedizione della multa al conducente non sarebbe quella dell’infrazione, ma quella successiva della formazione del verbale presso il comando di polizia. Nulla di più falso. Solo quando vi è difficoltà ad identificare il conducente e, quindi, la necessità di richiedere informazioni indispensabili da altri organismi, l’agente accertatore può far slittare in avanti il termine di notifica della multa da autovelox. E tanto lo dice il codice della strada [2]. In tutti gli altri casi, non sussistendo tali difficoltà per essere il numero della targa del trasgressore già bello e visibile sulla foto scattata dall’autovelox, non c’è ragione per ritardare la spedizione del verbale.

Risultato: è nulla la multa da autovelox spedita oltre 90 giorni a decorrere da quello della commessa infrazione.

In sintesi, il Tar afferma il seguente principio, per come peraltro già confermato da copiosa giurisprudenza: la multa per autovelox deve essere notificata al conducente entro 90 giorni dal giorno di commessa infrazione (ossia dal momento in cui l’auto passa davanti alla macchinetta dell’autovelox) e non dalla lettura della foto da parte dell’agente della Polizia municipale. Il verbale della polizia non può indicare che il termine di notifica decorre da una data diversa e successiva, ma deve chiarire – se mai vuol specificare tale circostanza – che il termine ultimo per la notifica resta pur sempre quello dell’accertamento, così come del resto indicato dalla stessa legge.

Quindi, per tornare al caso concreto, chi riceve una multa oltre il termine di 90 giorni da quello in cui è avvenuto l’eccesso di velocità deve prima verificare il timbro di spedizione della raccomandata. Difatti, per il rispetto del termine di notifica della multa, conta il momento in cui la polizia ha consegnato la busta all’ufficio postale e non già quello in cui l’automobilista l’ha ricevuto. Questo significa che, se il verbale è partito entro i 90 giorni, benché consegnato oltre tale data, la multa è valida. Viceversa, se il verbale è stato consegnato al postino dopo i 90 giorni, il trasgressore può:

 
  • presentare un ricorso al giudice di pace entro 30 giorni da quando ha ricevuto la contravvenzione. Non è necessario un avvocato, ma bisogna anticipare le spese vive (ossia il contributo unificato). Se il giudice dovesse rigettare il ricorso conferma la stessa multa contenuta nel verbale, ma può condannare l’automobilista alle spese processuali sostenute dalla controparte;
  • presentare un ricorso al Prefetto entro 60 giorni da quando ha ricevuto la contravvenzione. Se l’autorità rigetta il ricorso, emette un’ordinanza di ingiunzione che raddoppia la multa iniziale. Contro tale ordinanza è consentito ricorso al giudice di Pace nei successivi 30 giorni;
  • presentare una richiesta di annullamento, in autotutela, allo stesso Comando di polizia. Questo non è che un sistema alternativo che si basa sulla volontà collaborativa dell’ufficio, ma che non garantisce alcuna terzietà nella decisione, né sospende i termini per il ricorso.

Note:

[1] Tar Lombardia, sent. n. 1267/17 del 7.06.2017.

[2] Art. 201 cod. str.


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21/10/2017 11:14

MULTE AUTOVELOX

Multe autovelox, quelle degli ultimi 3 mesi potrebbero essere nulle: come fare ricorso


Le multe per autovelox degli ultimi tre mesi, e soprattutto quelle di agosto, potrebbero essere illegittime:
ecco come controllare che siano state rispettate le nuove regole sulla taratura dei dispositivi di controllo elettronico della velocità.


di Alessandra De Angelis, pubblicato il


Le multe per autovelox degli ultimi tre mesi, e soprattutto quelle di agosto, potrebbero essere illegittime: ecco come controllare che siano state rispettate le nuove regole sulla taratura dei dispositivi di controllo elettronico della velocità.

Avete ricevuto una o più multe autovelox negli ultimi tre mesi? Attenzione perché i verbali di queste contravvenzioni, soprattutto per quelle di agosto, potrebbero non essere legittimi.
Dal primo agosto 2017 infatti sono cambiate le regole sulla taratura degli autovelox.
Le condizioni sono diventate più rigide il che potrebbe aprire la strada ai ricorsi qualora gli operatori non si siano adeguate tempestivamente.

Come deve essere effettuata la taratura dell’autovelox


Iniziamo con il precisare che questa riflessione riguarda soprattutto gli autovelox mobili (le pattuglie appostata al ciglio della strada per intenderci), perché per i misuratori della velocità fissi valgono regole parzialmente diverse. Gli autovelox usati dalle volanti devono eseguire tra le 50 e le 500 misure ad andature comprese tra i 30 e i 230 km/h.
La prassi, prima delle nuove regole sulla taratura degli autovelox mobili, era che i test arrivassero mediamente a 200 km/h, raramente oltre. E il sospetto, in alcuni casi più che fondato, è che questo tipo di passaggi sia proseguito anche dopo l’entrata in vigore del Dm (con il quale sarebbero invece dovuti diventare obbligatori i test a 230 km/h). Basti pensare che solo in Lombardia due Comuni, ancora il 20 settembre, inviavano quesiti con richieste di chiarimenti al ministero delle Infrastrutture.

Cosa fare se si riceve una multa autovelox per controllare la regolare taratura


Chi riceve una multa con rilevamento della velocità con autovelox successivo al 31 luglio 2017 farà bene quindi a verificare che vi sia stata regolare taratura del sistema di controllo.
Come fare? Il certificato di taratura che di solito è disponibile negli uffici della polizia serve solo a provare l’avvenuta operazione, ma raramente specifica la velocità massima a cui si sono svolti i test.
E’ bene ribadire che le nuove regole valgono solo per le multe per eccesso di velocità successive al primo agosto 2017.

Leggi anche:

Verifiche periodiche autovelox: quando la multa è nulla

Taratura autovelox: nuove regole cosa cambia

[Modificato da Etrusco 21/10/2017 11:15]

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